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Statuto Associazione  "VALLE SAN MARCO ONLUS"

                 

 TITOLO I

                  Denominazione - Sede - Durata

                  Art. 1

                  E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata

                  "VALLE SAN MARCO ONLUS".

                  L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di

                  organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone

                  l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive

                  modificazioni ed integrazioni.

                  Art. 2

                  L'associazione ha sede legale in  Via San MArco 77

                  Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno

                  essere istituite sedi operative e/o amministrative anche

                  altrove.

                  Art. 3

                  L'associazione ha durata  illimitata

                  L'assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare,

                  alla scadenza, il termine di durata.

                  TITOLO II

                  Scopo ed oggetto

                  Art. 4

                  L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di

                  solidarietà sociale - si propone di ideare e realizzare

                  progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in

                  cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente

                  ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò,

                  di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul

                  territorio e di sollecitare la nascita di altre.

                  Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà

                  attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le

                  associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli

                  enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

                  Art. 5

                  L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

                  a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente - con

                  esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta

                  e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi -

                  attraverso:

                  - gestione e controllo sviluppo territoriale,

                  - servizi di progettazione, realizzazione, gestione e

                  manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti

                  naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi;

                  rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della

                  selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento

                  paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e

                  realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e

                  privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione

                  ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale;

                  arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini

                  storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di

                  parcheggi;

                  - consulenze agronomiche, forestali, ambientali,

                  paesaggistiche e geo-pedologiche;

                  - raccolta selettiva, recupero, trattamento e riciclaggio dei

                  rifiuti e materiale di scarto;

                  - sviluppo di nuove potenzialità turistiche

                  - la promozione e la realizzazione di interventi infrastrutturali e

       di riqualificazione urbana del territorio

       - la crescita della qualità dei prodotti turistici e l’offerta di nuovi

       prodotti;

       - educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi,

                  convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire

                  tematiche scientifico-ambientali (apicoltura, erboristeria,

                  cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia

                  ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di

                  aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori

                  socio-culturali; produzione di materiale informativo e di

                  documentazione per le attività didattiche;

                  - costituzione e gestione di un centro di documentazione,

                  ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a

                  privati cittadini;

                  - redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste,

                  libri e altro materiale informativo e di documentazione di

                  interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;

                  - gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative

                  finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e,

                  bambini/e, e giovani;

                  b) attività di assistenza sociale e di formazione extra

                  scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in

                  ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali

                  o familiari.

                  L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle

                  attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente

                  articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o

                  accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli

                  atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

                  mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla

                  realizzazione degli scopi sociali e con riferimento

                  all'oggetto sociale.

                  Art. 6

                  Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche,

                  condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano

                  concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei

                  servizi della stessa associazione.

                  L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti

                  tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e

                  azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e

                  istituzionali dell'associazione stessa.

                  Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

                  Art. 7

                  I soci si suddividono in due categorie:

                  - soci collaboratori

                  - soci ordinari.

                  Sono soci collaboratori coloro che si impegnano

                  nell'associazione con apporti continuativi e che sono

                  promotori di attività sociali.

                  Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro

                  impegno associativo e che fruiscono dei servizi della

                  associazione.

                  Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita

                  dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite

                  dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote

                  vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano

                  di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati

                  dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

                  E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

                  Art. 8

                  L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con

                  riferimento agli art. 6 e 7 del presente statuto.

                  Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.

                  L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata

                  dall'assemblea.

                  Art. 9

                  I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso,

                  decadenza, esclusione e per causa di morte.

                  Art. 10

                  Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di

                  collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi

                  sociali.

                  Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto

                  degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

                  Art. 11

                  Può essere dichiarato decaduto il socio:

                  a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

                  b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al

                  raggiungimento degli scopi sociali.

                  Art. 12

                  Può essere escluso il socio:

                  a) che svolga attività in contrasto con quelle

                  dell'associazione;

                  b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali

                  competenti;

                  c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli

                  obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

                  L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al

                  socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può

                  giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di

                  trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

                  Art. 13

                  Il socio che cessa di appartenere alla associazione per

                  recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun

                  diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

                  TITOLO III

                  Organi sociali

                  Art. 14

                  Sono organi dell'associazione:

                  - l'assemblea dei soci;

                  - il consiglio direttivo;

                  - il presidente onorario;

                  - il presidente

                  Art. 15

                  L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal

                  consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15

                  giorni prima della data fissata.

                  Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

                  Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la

                  convocazione dell'assemblea.

                  In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni

                  dalla richiesta.

                  Sono compiti dell'assemblea:

                  a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;

                  b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

                  c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero;

                  d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio

                  direttivo;

                  e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;

                  f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

                  Art. 16

                  Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio

                  nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

                  Art. 17

                  Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione

                  quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda

                  convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci

                  deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con

                  la maggioranza dei presenti.

                  Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto,

                  sono valide in prima convocazione con la presenza della

                  maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei

                  2/3 dei presenti.

                  In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide

                  con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto

                  favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà

                  redatto apposito verbale.

                  Art. 18

                  Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e

                  straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni

                  programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo

                  è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica due anni. I

                  componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo

                  di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio

                  direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore

                  delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

                  Art. 19

                  Sono compiti del consiglio direttivo:

                  a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

                  b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività

                  sociali;

                  c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio

                  preventivo;

                  d) convocare le assemblee previste dallo statuto;

                  e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed

                  esclusione dei soci;

                  f) nominare i soci onorari;

                  g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali

                  contributi associativi supplementari;

                  h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale,

                  mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti

                  con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle

                  attività sociali;

                  i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera

                  con soci e terzi;

                  l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla

                  gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di

                  legge o dal presente statuto.

                  Art. 20

                  Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno

                  e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o

                  quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del

                  consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la

                  maggioranza assoluta dei membri.

                  Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un

                  segretario verbalizzante.

                  Art. 21

                  Il presidente ha la firma e la rappresentanza

                  dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il

                  vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre

                  le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri

                  speciali per la firma di singoli atti possono essere

                  attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed

                  eventualmente ad operatori dell'associazione.

                  Art. 22

                  Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri,

                  eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica

                  tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori

                  controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i

                  libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare

                  notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

                  TITOLO IV

                  Patrimonio - Esercizio sociale

                  Art. 23

                  Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di

                  adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri

                  contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da

                  ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle

                  norme vigenti.

                  Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione

                  si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei

                  soci e con i proventi delle attività sociali.

                  L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

                  anno.

                  L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di

                  ogni anno.

                  Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai

                  distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a

                  meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

                  per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per

                  legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed

                  unitaria struttura.

                  Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente

                  impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e

                  di quelle direttamente connesse.

                  Ai componenti del consiglio direttivo possono essere

                  corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al

                  compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della

                  Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21

                  giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.

                  336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il

                  presidente del collegio sindacale della società per azioni.

                  TITOLO V

                  Scioglimento e liquidazione

                  Art. 24

                  In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione,

                  il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive

                  risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di

                  ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con

                  qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito

                  l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della

                  legge 23/12/1996 n. 662.

                  TITOLO VI

                  Clausola compromissoria

                  Art. 25

                  I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la

                  soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione

                  e soci che insorgessero sull'applicazione e

                  sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente

                  statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni

                  ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è

                  composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che

                  ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte

                  (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i

                  soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in

                  caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per

                  territorio.

 

 

 

 

 


Associazione  "VALLE SAN MARCO ONLUS"
Via San Marco 77 63023 Fermo