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TITOLO
I
Denominazione - Sede -
Durata
Art. 1
E' costituita una associazione
non a scopo di lucro denominata
"VALLE SAN MARCO ONLUS".
L'associazione - agli effetti
fiscali - assume la qualifica di
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale adottandone
l'acronimo ONLUS in conformità
al D.L. n. 460/97 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
L'associazione ha sede legale
in Via San MArco 77
Con deliberazione del proprio
consiglio direttivo potranno
essere istituite sedi
operative e/o amministrative anche
altrove.
Art. 3
L'associazione ha durata
illimitata
L'assemblea straordinaria
dei/delle soci/ie potrà prorogare,
alla scadenza, il termine di
durata.
TITOLO II
Scopo ed oggetto
Art. 4
L'associazione - nel
perseguire esclusive finalità di
solidarietà sociale - si
propone di ideare e realizzare
progetti che diano alla vita,
nell'ambito del territorio in
cui essa opera, una qualità
quanto più possibile rispondente
ai bisogni della società
contemporanea. Si prefigge, perciò,
di valorizzare le risorse
umane e ambientali già presenti sul
territorio e di sollecitare la
nascita di altre.
Per la realizzazione dei suoi
scopi l'associazione potrà
attivare una rete di
collaborazioni tra le cooperative, le
associazioni - anche di
volontariato - e di queste con gli
enti pubblici e privati
operanti nella medesima direzione.
Art. 5
L'oggetto dell'attività
dell'associazione riguarda quindi:
a) tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente - con
esclusione delle attività
esercitate abitualmente di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi -
attraverso:
- gestione e controllo
sviluppo territoriale,
- servizi di progettazione,
realizzazione, gestione e
manutenzione ambientale. In
particolare: recupero di ambiti
naturalisticamente e/o
paesaggisticamente compromessi;
rinaturalizzazione ambientale;
attività e gestione della
selvicoltura; attività e
gestione agronomica; inserimento
paesaggistico-ambientale di
infrastrutture; progettazione e
realizzazione degli spazi
verdi urbani e suburbani pubblici e
privati; analisi
paesaggistiche e territoriali; pianificazione
ecologica del territorio;
valutazione di impatto ambientale;
arredo urbano; restauro
conservativo di parchi e giardini
storici; manutenzione del
verde sportivo e inverdimento di
parcheggi;
- consulenze agronomiche,
forestali, ambientali,
paesaggistiche e
geo-pedologiche;
- raccolta selettiva,
recupero, trattamento e riciclaggio dei
rifiuti e materiale di scarto;
- sviluppo di nuove
potenzialità turistiche
- la promozione e la
realizzazione di interventi infrastrutturali e
di riqualificazione
urbana del territorio
- la crescita della
qualità dei prodotti turistici e l’offerta di
nuovi
prodotti;
- educazione
ambientale, promozione e organizzazione di
corsi,
convegni, seminari, dibattiti
per introdurre o approfondire
tematiche
scientifico-ambientali (apicoltura,
erboristeria,
cucina naturale, orticoltura
biologica, botanica, zoologia
ecc.), preparazione e gestione
di corsi di preparazione e di
aggiornamento per insegnanti,
animatori e operatori
socio-culturali; produzione di
materiale informativo e di
documentazione per le attività
didattiche;
- costituzione e gestione di
un centro di documentazione,
ricerca ed informazione aperto
a enti pubblici o privati e a
privati cittadini;
- redazione, traduzione,
diffusione di dispense, riviste,
libri e altro materiale
informativo e di documentazione di
interesse
scientifico-ambientale e storico-architettonico;
- gestione di centri
ricreativi e di iniziative ricreative
finalizzati all'animazione del
tempo libero di anziani/e,
bambini/e, e giovani;
b) attività di assistenza
sociale e di formazione extra
scolastica nei confronti di
donne e uomini svantaggiati in
ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali
o familiari.
L'associazione per realizzare
gli scopi primari - oltre alle
attività essenziali indicate
alle lettere a) e b) del presente
articolo - potrà svolgere
qualunque attività connessa e/o
accessoria a quelle sopra
elencate, nonché compiere tutti gli
atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura
mobiliare e immobiliare e
fideiussorie necessarie o utili alla
realizzazione degli scopi
sociali e con riferimento
all'oggetto sociale.
Art. 6
Possono essere soci coloro
che, persone fisiche o giuridiche,
condividendo gli scopi
dell'associazione, cooperano
concretamente alla loro
realizzazione e/o fruiscono dei
servizi della stessa
associazione.
L'associazione ha la facoltà
di nominare soci onorari scelti
tra coloro che si sono
particolarmente distinti per gesti e
azioni di rilevante
significato rispetto ai fini culturali e
istituzionali
dell'associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto di
voto ad eccezione dei minorenni.
Art. 7
I soci si suddividono in due
categorie:
- soci collaboratori
- soci ordinari.
Sono soci collaboratori coloro
che si impegnano
nell'associazione con apporti
continuativi e che sono
promotori di attività sociali.
Sono soci ordinari coloro che
rinnovano annualmente il loro
impegno associativo e che
fruiscono dei servizi della
associazione.
Tutti i soci sono tenuti a
contribuire alla vita
dell'associazione con le quote
annuali di adesione stabilite
dal direttivo al principio di
ogni anno sociale: le quote
vengono stabilite sulla base
dei programmi sociali e del piano
di servizi erogabili. I soci
onorari possono essere dispensati
dal versamento di quote e/o
dei contributi dell'associazione.
E' esclusa la temporaneità del
rapporto associativo.
Art. 8
L'ammissione di nuovi soci è
deliberata dal consiglio con
riferimento agli art. 6 e 7
del presente statuto.
Il nuovo socio deve essere
presentato da almeno due soci.
L'ammissione dei soci
collaboratori deve essere ratificata
dall'assemblea.
Art. 9
I soci cessano di appartenere
all'associazione per recesso,
decadenza, esclusione e per
causa di morte.
Art. 10
Può recedere su domanda il
socio che non sia più in grado di
collaborare e/o partecipare al
perseguimento degli scopi
sociali.
Il recesso è accordato dal
consiglio direttivo tenendo conto
degli impegni che il socio ha
in corso con l'associazione.
Art. 11
Può essere dichiarato decaduto
il socio:
a) che abbia perduto i
requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di
concorrere in alcun modo al
raggiungimento degli scopi
sociali.
Art. 12
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in
contrasto con quelle
dell'associazione;
b) che non osservi le deliberazioni
degli organi sociali
competenti;
c) che senza giustificato
motivo non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi
titolo verso l'associazione.
L'esclusione è deliberata dal
consiglio direttivo dopo che al
socio sia stato, per iscritto,
contestato il fatto che può
giustificare l'esclusione, con
l'assegnazione di un termine di
trenta giorni per eventuali
controdeduzioni.
Art. 13
Il socio che cessa di
appartenere alla associazione per
recesso, decadenza od
esclusione, non può rivendicare alcun
diritto sul patrimonio e sulle
quote già pagate.
TITOLO III
Organi sociali
Art. 14
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente onorario;
- il presidente
Art. 15
L'assemblea viene convocata
almeno una volta l'anno dal
consiglio direttivo a mezzo
avviso da inviarsi almeno 15
giorni prima della data fissata.
Ogni socio ha diritto ad un
solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei soci aventi
diritto al voto può richiedere la
convocazione dell'assemblea.
In questo caso la convocazione deve
avvenire entro 20 giorni
dalla richiesta.
Sono compiti dell'assemblea:
a) deliberare sugli indirizzi
generali dell'associazione;
b) approvare il bilancio
annuale consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del
direttivo fissandone il numero;
d) deliberare su ogni
argomento sottopostole dal consiglio
direttivo;
e) modificare lo statuto
sociale e i regolamenti;
f) deliberare in ordine allo
scioglimento dell'associazione.
Art. 16
Le assemblee sono presiedute
dal presidente o da un socio
nominato dall'assemblea stessa
prima dell'inizio dei lavori.
Art. 17
Le assemblee ordinarie sono
valide in prima convocazione
quando sono presenti la metà
più uno dei soci, in seconda
convocazione qualsiasi sia il
numero dei partecipanti. I soci
deliberano tanto in prima
quanto in seconda convocazione con
la maggioranza dei presenti.
Le assemblee straordinarie, di
modificazione dello statuto,
sono valide in prima
convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci e
deliberano con il voto favorevole dei
2/3 dei presenti.
In seconda convocazione le
assemblee straordinarie sono valide
con qualsiasi numero di soci
presenti e deliberano con il voto
favorevole dei 2/3 dei
presenti. Di ogni assemblea verrà
redatto apposito verbale.
Art. 18
Il consiglio direttivo è
investito di poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione
con riferimento alle indicazioni
programmatiche generali
dell'assemblea. Il consiglio direttivo
è nominato dall'assemblea.
Esso dura in carica due anni. I
componenti del consiglio
direttivo, che variano da un minimo
di tre a un massimo di nove,
sono rieleggibili. Il consiglio
direttivo può delegare alcune
funzioni ad un amministratore
delegato, ad un comitato
esecutivo o a un direttore.
Art. 19
Sono compiti del consiglio
direttivo:
a) curare l'esecuzione delle
delibere dell'assemblea;
b) progettare e verificare lo
svolgimento delle attività
sociali;
c) elaborare il bilancio
consuntivo annuale e il bilancio
preventivo;
d) convocare le assemblee
previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di
ammissione, recesso, decadenza ed
esclusione dei soci;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle
quote sociali e degli eventuali
contributi associativi
supplementari;
h) deliberare su tutti gli
atti di natura contrattuale,
mobiliare e finanziaria
compresa l'apertura di conti correnti
con enti finanziari e/o
istituti bancari nell'ambito delle
attività sociali;
i) assumere personale
dipendente o stipulare contratti d'opera
con soci e terzi;
l) deliberare su tutti gli
altri aspetti attinenti alla
gestione sociale non riservati
all'assemblea dalle norme di
legge o dal presente statuto.
Art. 20
Il consiglio direttivo si
riunisce almeno quattro volte l'anno
e inoltre ogni qualvolta il
presidente lo ritenga opportuno o
quando lo richieda un terzo
dei suoi membri. Le delibere del
consiglio direttivo sono
valide quando sono assunte con la
maggioranza assoluta dei membri.
Il consiglio direttivo nomina
al suo interno un tesoriere e un
segretario verbalizzante.
Art. 21
Il presidente ha la firma e la
rappresentanza
dell'associazione ed è
nominato dal consiglio direttivo. Il
vicepresidente, pure nominato
dal consiglio direttivo, ricopre
le funzioni del presidente in
caso di indisponibilità. Poteri
speciali per la firma di
singoli atti possono essere
attribuiti all'amministratore
delegato e/o al direttore ed
eventualmente ad operatori
dell'associazione.
Art. 22
Il collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri,
eletti dall'assemblea, anche
tra i soci. Esso dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Spetta al collegio dei revisori
controllare i libri sociali,
la tenuta della contabilità e i
libri contabili. Di ogni
ispezione e controllo si deve dare
notizia nella relazione che il
collegio redige annualmente.
TITOLO IV
Patrimonio - Esercizio
sociale
Art. 23
Il patrimonio
dell'associazione è costituito dalle quote di
adesione, dalle quote annuali
dei soci, da eventuali altri
contributi associativi
supplementari, dalle donazioni e da
ogni cespite che potrà essere
conseguito nel rispetto delle
norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il
funzionamento dell'associazione
si provvederà con le
contribuzioni annuali obbligatorie dei
soci e con i proventi delle
attività sociali.
L'esercizio sociale va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
L'assemblea deve approvare il
bilancio entro il 30 aprile di
ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella
gestione non sono mai
distribuibili tra gli
associati neanche in modo indiretto, a
meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali
saranno esclusivamente
impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e
di quelle direttamente
connesse.
Ai componenti del consiglio
direttivo possono essere
corrisposti emolumenti
individuali annui non superiori al
compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994 n.
645 e dal decreto legge 21
giugno 1995 n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995 n.
336 e successive modificazioni
ed integrazioni, per il
presidente del collegio
sindacale della società per azioni.
TITOLO V
Scioglimento e liquidazione
Art. 24
In caso di scioglimento per
qualsiasi causa dell'associazione,
il patrimonio residuo e le
eventuali eccedenze attive
risultanti dal bilancio di
liquidazione dopo il pagamento di
ogni passività, andranno
devolute a enti e organismi con
qualifica di ONLUS o a fini di
pubblica utilità sentito
l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 della
legge 23/12/1996 n. 662.
TITOLO VI
Clausola compromissoria
Art. 25
I soci sono obbligati a
rimettere alla decisione arbitrale la
soluzione di tutte le
controversie tra soci e tra associazione
e soci che insorgessero
sull'applicazione e
sull'interpretazione delle
disposizioni contenute nel presente
statuto, negli eventuali
regolamenti e nelle deliberazioni
ordinarie degli organi
sociali. Il collegio arbitrale è
composto da tre membri, di cui
uno nominato dalla parte che
ricorre all'arbitrato, uno
nominato dalla controparte
(l'associazione oppure il
socio in caso di controversie tra i
soci) e il terzo nominato
dagli altri due arbitri, oppure in
caso di assenza di accordo,
dal Pretore competente per
territorio.
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